Uso interno  
Agevolazioni fiscali persone con  
disabilità  
Uso interno  
Argomenti  
1)Agevolazioni settore auto  
2)Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e  
informatici  
3)Eliminazione delle barriere  
architettoniche  
4)Spese sanitarie  
5)Assistenza personale  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto  
detrazione Irpef del 19% della spesa  
sostenuta per l'acquisto  
Iva agevolata al 4% sull'acquisto  
esenzione dal bollo auto  
esenzione dall'imposta di trascrizione sui  
passaggi di proprietà  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Possono usufruire delle agevolazioni le persone:  
non vedenti  
Sorde  
con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di  
accompagnamento  
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da  
pluriamputazioni  
con ridotte o impedite capacità motorie.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta,  
parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a  
entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della  
legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di  
non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e  
ipovedenti gravi.  
Per quanto riguarda le persone sorde, invece, occorre far  
riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare  
dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1,  
comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato  
sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante  
l’età evolutiva…”.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Le persone elencate con disabilità psichica o mentale titolari  
dell’indennità di accompagnamento e quelle con grave limitazione  
della capacità di deambulazione sono quelle che hanno la  
certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n.  
104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica  
istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.  
In particolare, le persone con grave limitazione di deambulare sono  
quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le  
pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente  
della capacità di deambulazione.  
.
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Le persone con ridotte capacità motorie sono coloro che  
presentano ridotte o impedite capacità ma che non risultano  
contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di  
deambulazione”.  
Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è  
condizionato all’adattamento del veicolo.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in  
via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.  
Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare  
(possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o  
a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a  
24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che  
ha sostenuto la spesa.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per  
accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è  
strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di  
“handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal  
legislatore.  
Gli impiegati dell’amministrazione finanziaria NON possono  
interpretare i certificati medici né possono supporre la presenza  
di condizioni e patologia sulla base della documentazione medica.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del  
decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni.  
In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento  
dell’invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare  
anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere  
le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del  
contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire  
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche  
integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità,  
handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono  
soddisfatti:  
. i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il  
contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, qualora  
ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno  
. i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle  
agevolazioni per l’acquisto di veicoli  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Il decreto legge n. 90/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che  
“nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del  
relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in  
possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti  
acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi  
natura”.  
Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto  
2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono  
intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della  
data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento  
dell’iter sanitario della revisione stessa (Circolare Inps n. 127/2016).  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Chi ne ha diritto?  
Per i soggetti con sindrome di Down titolare dell’indennità di  
accompagnamento è sufficiente la Certificazione del medico di  
base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di Down.  
Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge  
18/1980 e legge n.508/1988)  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Per quali mezzi?  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Per quali mezzi?  
Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle  
"minicar", che possono essere condotte senza patente.  
La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli elettrici e per  
quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e  
uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle  
esigenze di potenza e di velocità.  
Limiti cilindrata Iva  
Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota Iva  
ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a  
2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido,  
e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di  
potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Per quali mezzi?  
Attenzione  
Dal 2020 la detrazione delle spese per l’acquisto di veicoli  
per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere  
sia sostenuto con versamento bancario, postale, o  
mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Detrazione IRPEF  
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una  
detrazione dall’Irpef.  
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli  
altri veicoli indicati in tabella, usati o nuovi.  
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa  
massima di 18.075,99 euro.  
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un  
quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio,  
per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente  
acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché  
destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Detrazione IRPEF  
Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le  
agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti  
successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.  
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo,  
la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo:  
restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a  
consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).  
Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione,  
sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al  
sollevamento della persona con disabilità  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Detrazione IRPEF  
Spese per riparazioni  
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per  
quelle di riparazione del mezzo.  
Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di  
esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).  
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di  
18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto  
del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.  
Attenzione: Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono  
state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. Esse non possono  
essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi  
relativa all’anno di sostenimento delle spese.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Detrazione IRPEF  
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo  
d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in  
quattro quote annuali di pari importo.  
Se si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore  
prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a  
presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può  
detrarre in un’unica soluzione le rate residue.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Detrazione IRPEF  
Perdita dell’agevolazione  
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima  
che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra  
l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla  
loro applicazione.  
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di  
mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per  
acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.  
Anche in questo caso, tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del  
veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente  
acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per  
demolizione e furto.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – IVA agevolata  
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture  
nuove o usate, aventi cilindrata fino a:  
2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido  
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido  
di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.  
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:  
all’acquisto contestuale di optional  
alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti  
dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)  
alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – IVA agevolata  
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati  
direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a  
carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro  
confronti).  
Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad  
altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o  
privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).  
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore,  
per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di  
acquisto).  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – IVA agevolata  
E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio,  
solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché  
destinato alla demolizione.  
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA  
perché esportato all’estero.  
Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile  
fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il  
quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni  
fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve  
esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la  
registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – IVA agevolata  
Perdita dell’agevolazione  
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni  
dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in  
assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante  
dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel  
caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al  
proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su  
cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – IVA agevolata  
Gli obblighi dell’impresa  
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:  
emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta  
di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge  
449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per  
le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere  
annotati sulla bolletta doganale  
comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la  
targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La  
comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia  
territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente,  
entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – IVA agevolata  
Acquisto di veicoli in leasing  
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del  
veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo  
“traslativo”.  
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la  
volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo,  
mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione  
finanziaria.  
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la  
risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà  
applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di  
locazione finanziaria.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – IVA agevolata  
Acquisto di veicoli in leasing  
La società di leasing dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i dati  
identificativi dell’operazione.  
Dalla data di stipula del contratto decorre:  
. il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non  
può avvalersi nuovamente dell’agevolazione  
. il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la  
disponibilità del veicolo. Il mancato rispetto di quest’ultima  
condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in  
cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi  
adattamenti del mezzo).  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Esenzione bollo auto  
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi  
veicoli indicati nella tabella, con i limiti di cilindrata previsti per  
l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per  
le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle  
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore  
elettrico).  
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con  
disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è  
fiscalmente a carico.  
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio  
tributi dell’ente Regione  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Esenzione bollo auto  
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo  
per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione,  
indicherà la targa dell’auto prescelta.  
Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo  
anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata  
A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).  
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine  
entro cui andrebbe effettuato il pagamento.  
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi,  
senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la  
documentazione.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Esenzione bollo auto  
Dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al  
beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve  
comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.  
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo  
dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa  
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del  
veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non  
accoglimento dell’istanza.  
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui  
emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Esenzione IPT  
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sono  
esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta  
per la registrazione dei passaggi di proprietà.  
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.  
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo  
nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo  
usato.  
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA  
territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del  
veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a  
carico.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Familiare delle  
persone con disabilità  
Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta  
di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la  
persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali.  
In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato  
indifferentemente alla persona con disabilità o al familiare del quale egli  
risulti a carico.  
Per essere considerata “fiscalmente a carico” la persona con disabilità deve  
avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000  
euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).  
Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi  
esenti.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – Familiare delle  
persone con disabilità  
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente  
alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario,  
quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo  
familiare.  
Attenzione: se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa  
persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso  
quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di  
autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
Certificazione attestante la condizione di disabilità:  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
Certificazione attestante la condizione di disabilità  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
Persona con ridotte o impedite capacità motorie  
L’adattamento del veicolo  
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del  
veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le  
agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).  
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a  
seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e  
dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai  
comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del  
veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
persona con ridotte o impedite capacità motorie  
L’adattamento del veicolo  
Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti  
dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento  
dell’idoneità alla guida e spettano solo alle persone con ridotte o impedite  
capacità motorie titolari di patente speciale.  
Per i titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo  
dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché  
prescritto dalla Commissione medica locale competente per  
l’accertamento dell’idoneità alla guida.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
persona con ridotte o impedite capacità motorie  
L’adattamento del veicolo  
Per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione  
che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla  
sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento della  
persona con disabilità.  
Nel caso di minore con disabilità grave (art. 3, comma 3, della legge n.  
104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è  
riconosciuto “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”,  
senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta  
per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare  
dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
persona con ridotte o impedite capacità motorie  
L’adattamento del veicolo  
La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le  
riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio  
necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone  
con disabilità.  
Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del  
veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa  
(18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni  
dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
persona con ridotte o impedite capacità motorie  
L’adattamento del veicolo  
Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare  
un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese  
per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di  
18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto  
e la manutenzione dei veicoli adattati.  
Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione  
dell’adattamento nella carta di circolazione.  
42  
Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
persona con ridotte o impedite capacità motorie  
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave  
limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:  
fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa  
“speciale” (solo per i disabili che guidano).  
solo per l’agevolazione Iva autodichiarazione dalla quale risulti che si  
tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come  
attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa  
dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è  
fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa  
ipotesi)  
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Uso interno  
Agevolazioni settore auto – la documentazione  
persona con ridotte o impedite capacità motorie  
fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei  
dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona  
con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato  
in funzione della minorazione fisico/motoria  
copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una  
Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa  
deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.  
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Uso interno  
Mezzi di ausilio  
Per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef  
del 19%  
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona  
con disabilità è fiscalmente a carico.  
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%)  
per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla  
deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.  
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Uso interno  
Mezzi di ausilio  
Mezzi di ausilio - A titolo esemplificativo  
servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o  
impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche  
(tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità  
tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone  
con ridotte o impedite capacità motorie)  
protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti  
protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica  
apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi  
poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non  
deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione  
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad  
oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o  
l’eliminazione delle barriere architettoniche.  
46  
Uso interno  
Mezzi di ausilio  
A titolo esemplificativo  
la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche  
esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19%  
non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli  
interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza  
della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima  
agevolazione  
l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la  
carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di  
sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (anche  
per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la  
quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi  
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)  
47  
Uso interno  
Mezzi di ausilio  
A titolo esemplificativo  
l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare  
l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con  
disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992).  
l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di  
dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o  
informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte  
di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con  
l’indicazione di dette caratteristiche  
i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,  
alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità  
48  
Uso interno  
Mezzi di ausilio e sussidi tecnici  
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4%  
(anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e  
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle  
persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.  
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su  
tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune  
reperibilità sia appositamente fabbricati (per esempio, l’acquisto di un fax,  
di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera).  
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone  
limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o  
del linguaggio  
49  
Uso interno  
Mezzi di ausilio e sussidi tecnici  
Mediante l’acquisto del sussidio occorre conseguire una delle seguenti  
finalità:  
facilitare  
. la comunicazione interpersonale  
. l’elaborazione scritta o grafica  
. il controllo dell’ambiente  
. l’accesso all’informazione e alla cultura  
assistere la riabilitazione.  
Si parla di collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione della  
persona con disabilità  
50  
Uso interno  
Mezzi di ausilio e sussidi tecnici  
Come si fa ad usufruire dell'aliquota Iva agevolata per l'acquisto?  
Per fruire dell'aliquota agevolata al 4% occorre consegnare al venditore,  
prima dell’acquisto, la seguente documentazione:  
specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di  
appartenenza o dal medico curante dalla quale risulti il collegamento  
funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;  
certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di  
una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè  
di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il  
carattere permanente della stessa.  
51  
Uso interno  
Mezzi di ausilio e sussidi tecnici  
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una  
bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra  
gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal  
nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte  
o impedite capacità motorie permanenti.  
Per averne diritto, è necessario che la persona con disabilità  
produca, oltre alla “certificazione di invalidità o di handicap”  
rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui  
risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la  
certificazione del medico specialista dell’Asl che attesti il  
collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico  
ausiliario e la menomazione.  
52  
Uso interno  
Mezzi di ausilio e sussidi tecnici – la  
documentazione  
La documentazione  
Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilità deve possedere per  
richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto  
precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno  
ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi  
dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che sono stati ritenuti  
“invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il  
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.  
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/1978) e quelli a  
essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono  
assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica  
istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.  
53  
Uso interno  
Mezzi di ausilio e sussidi tecnici – la  
documentazione  
È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il  
riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.  
Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate  
ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per  
beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica  
è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.  
Per quanto riguarda la documentazione delle spese occorre conservare il  
documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha  
venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).  
54  
Uso interno  
Eliminazione barriere architettoniche  
Cosa sono le barriere architettoniche  
Indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie  
di chi commissiona i lavori, per l’applicazione della disposizione  
agevolativa è necessario, comunque, che le opere abbiano le  
caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento  
(decreto ministeriale n. 236/1989 e Dpr n. 503/1996) e siano  
realizzate in base a un contratto di appalto.  
Le caratteristiche tecniche degli interventi vanno asseverate dal  
professionista incaricato per la direzione dei lavori  
55  
Uso interno  
Eliminazione barriere architettoniche  
Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere  
architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:  
la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024  
(36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata  
dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). 36%, da calcolare su un  
importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio  
2025.  
la detrazione del 75% introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed  
estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n.  
197/2022)  
prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la  
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla  
eliminazione delle barriere architettoniche” si applica l’aliquota Iva del 4% (Dpr n.  
633/1972 - Tabella A, Parte II, punto 41-ter  
56  
Uso interno  
Eliminazione barriere architettoniche  
Ristrutturazione immobiliare  
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:  
quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per  
esempio, ascensori e montacarichi)  
i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la  
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei  
a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità  
grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.  
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Uso interno  
Eliminazione barriere architettoniche  
Ristrutturazione immobiliare  
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per  
favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.  
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili,  
anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con  
disabilità.  
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva  
voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.  
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in  
quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.  
58  
Uso interno  
Eliminazione barriere architettoniche  
Ristrutturazione immobiliare  
Per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta  
interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le  
spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo  
condomino disabile (Risoluzione 01.08.2008 n. 336/E).  
Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra  
questa tipologia di spesa agevolabile (Circolare 26.01.2001 n. 7/E,  
risposta 3.2).  
Su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione del  
19 per cento prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al  
sollevamento del disabile (rigo E3).  
Tale ultima detrazione spetta sulla quota di spesa eccedente il limite di  
euro 96.000 previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio  
59  
Uso interno  
Eliminazione barriere architettoniche  
LA DETRAZIONE DEL 75%  
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova  
agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e  
all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.  
Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi  
prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio  
2023).  
60  
Uso interno  
Eliminazione barriere architettoniche  
LA DETRAZIONE DEL 75%  
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate  
sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va  
ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.  
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore:  
.
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate  
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e  
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno .  
40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che  
compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari  
30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che  
compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità  
immobiliari.  
61  
Uso interno  
Spese sanitarie  
Le spese deducibili dal reddito  
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona  
con disabilità:  
le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da  
un medico generico, l’acquisto di medicinali)  
le spese di “assistenza specifica”  
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Uso interno  
Spese sanitarie  
Le spese deducibili dal reddito  
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:  
l’assistenza infermieristica e riabilitativa  
le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica  
professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico  
assistenziale  
le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività  
assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore  
professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione  
e di terapia occupazionale.  
63  
Uso interno  
Spese sanitarie  
Le spese deducibili dal reddito  
Attenzione: queste spese sono deducibili anche quando sono state  
sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.  
Trattandosi di oneri deducibili, non si applica l’obbligo di tracciabilità del  
pagamento, previsto dal 2020 per gli oneri detraibili dall’Irpef nella misura  
del 19%.  
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di  
un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal  
professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso  
la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.  
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Uso interno  
Spese sanitarie  
Le spese deducibili dal reddito  
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia  
e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un  
medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con  
disabilità e siano eseguite in centri specializzati direttamente da  
personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta,  
fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o  
sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.  
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Uso interno  
Spese sanitarie  
Le spese deducibili dal reddito  
Non sono deducibili:  
le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può  
essere considerato un professionista sanitario in quanto opera nei  
servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)  
le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e  
specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste  
spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11  
euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari  
all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al  
sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il  
diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo  
della spesa sostenuta  
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Uso interno  
Spese sanitarie  
Le spese deducibili dal reddito  
Non sono deducibili:  
le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con  
disabilità nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha  
precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta  
in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno  
didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria.  
In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza  
e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma  
solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di  
assistenza specifica.  
67  
Uso interno  
Spese sanitarie  
Le spese detraibili dal reddito  
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è  
riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.  
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte  
eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche  
(per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).  
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la  
persona con disabilità è fiscalmente a carico.  
68  
Uso interno  
Spese sanitarie  
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19% (mezzi di  
ausilio), senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute  
per:  
il trasporto in ambulanza della persona con disabilità  
il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus da altri  
soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza alle persone  
con disabilità  
l’acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di  
apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei  
difetti della colonna vertebrale  
l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione  
69  
Uso interno  
Spese assistenza personale  
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli  
addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della  
persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.  
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non  
superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del  
contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del  
reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati  
assoggettato al regime della cedolare secca.  
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono  
considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di  
assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene  
personale, deambulare, indossare gli indumenti.  
70  
Uso interno  
Spese assistenza personale  
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non  
autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di  
detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.  
Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale devono  
essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di  
pagamento “tracciabili”.  
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche  
consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La  
documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi  
effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza, e dalla prova del  
pagamento tracciato.  
71  
Uso interno  
Spese assistenza personale  
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese  
da:  
una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione  
deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza  
rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto  
ospitante  
una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve  
specificare la natura del servizio reso  
un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve  
specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).  
Addetto assistenza persone non autosufficienti inquadrato nel  
contratto relativo al lavoro domestico (es. Livello CS)  
72  
Uso interno  
Spese assistenza personale  
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al  
singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si  
riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese  
per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la  
detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.  
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo  
stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.  
73  
Uso interno  
Spese assistenza personale  
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici  
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non  
autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra  
agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi  
previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi  
domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle  
persone anziane).  
74  
Uso interno  
Contatti e assistenza  
Indirizzo email Ufficio Servizi Fiscali della Direzione regionale delle Marche  
Ipotesi di contatto  
1) Informazioni ed assistenza in merito alle agevolazioni fiscali  
2) Segnalazione di criticità in relazione a pratiche presso gli uffici  
dell’Agenzia delle Entrate  
Inserire nell’oggetto della mail  
WEBINAR 25/09/2025 – AGEVOLAZIONI FISCALI PERSONE CON  
DISABILITA’  
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